Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato aprile 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO VIII
DEL POSSESSO
CAPO II
Degli effetti del possesso
Sezione I
Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Articolo 1148
Acquisto dei frutti.
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
Articolo 1149
Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti.
Il possessore che e’ tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’art. 821.
Articolo 1150
Riparazioni, miglioramenti e addizioni.
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennita’ per i miglioramenti recati alla cosa, purche’ sussistano al tempo della restituzione.
L’indennita’ si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore e’ di buona fede, se il possessore e’ di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore.
Se il possessore e’ tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione e’ dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore e’ di buona fede, e’ dovuta un’indennita’ nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa.
Articolo 1151
Pagamento delle indennita’.
L’autorita’ giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo’ disporre che il pagamento delle indennita’ previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
Articolo 1152
Ritenzione a favore del possessore di buona fede.
Il possessore di buona fede puo’ ritenere la cosa finche’ non gli siano corrisposte le indennita’ dovute, purche’ queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.
Egli ha lo stesso diritto finche’ non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorita’ giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente.
Sezione II
Del possesso di buona fede di beni mobili
Articolo 1153
Effetti dell’acquisto del possesso.
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e’ proprietario, ne acquista la proprieta’ mediante il possesso, purche’ sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta’.
La proprieta’ si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e’ la buona fede dell’acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Articolo 1154
Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa.
A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
Articolo 1155
Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri.
Se taluno con successivi contratti aliena a piu’ persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso e’ preferita alle altre, anche se il suo titolo e’ di data posteriore.
Articolo 1156
Universalita’ di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita’ di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Articolo 1157
Possesso di titoli di credito.
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
Sezione III
Dell’usucapione
Articolo 1158
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
La proprieta’ dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu’ del possesso continuato per venti anni.
Articolo 1159
Usucapione decennale.
Colui che acquista in buona fede da chi non e’ proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta’ e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Articolo 1159 bis
Usucapione speciale per la piccola proprieta’ rurale.
La proprieta’ dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtu’ del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non e’ proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta’ e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita’ e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta’.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
Articolo 1160
Usucapione delle universalita’ di mobili.
L’usucapione di un’universalita’ di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu’ del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e’ proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Articolo 1161
Usucapione dei beni mobili.
In mancanza di titolo idoneo, la proprieta’ dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu’ del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore e’ di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Articolo 1162
Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.
Colui che acquista in buona fede da chi non e’ proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta’ e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Articolo 1163
Vizi del possesso.
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinita’ e’ cessata.
Articolo 1164
Interversione del possesso.
Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non puo’ usucapire la proprieta’ della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non e’ mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso e’ stato mutato.
Articolo 1165
Applicazione di norme sulla prescrizione.
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.
Articolo 1166
Inefficacia delle cause d’impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore.
Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne’ l’impedimento derivante da condizione o da termine, ne’ le cause di sospensione indicate dall’art. 2942.
L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.
Articolo 1167
Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso.
L’usucapione e’ interrotta quando il possessore e’ stato privato del possesso per oltre un anno.
L’interruzione si ha come non avvenuta se e’ stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso e questo e’ stato ricuperato.