Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO VI
DELLE SERVITU’ PREDIALI
CAPO VI
Dell’estinzione delle servitu’
Articolo 1072
Estinzione per confusione.
La servitu’ si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprieta’ del fondo dominante con quella del fondo servente.
Articolo 1073
Estinzione per prescrizione.
La servitu’ si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si e’ cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitu’ negativa o di servitu’ per il cui esercizio non e’ necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si e’ verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.
Nelle servitu’ che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitu’ si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l’esercizio.
Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitu’ non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a piu’ persone in comune, l’uso della servitu’ fatto da una di esse impedisce l’estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l’interruzione del non uso a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Articolo 1074
Impossibilita’ di uso e mancanza di utilita’.
L’impossibilita’ di fatto di usare della servitu’ e il venir meno dell’utilita’ della medesima non fanno estinguere la servitu’, se non e’ decorso il termine indicato dall’articolo precedente.
Articolo 1075
Esercizio limitato della servitu’.
La servitu’ esercitata in modo da trarne un’utilita’ minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Articolo 1076
Esercizio della servitu’ non conforme al titolo o al possesso.
L’esercizio di una servitu’ in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l’estinzione per prescrizione.
Articolo 1077
Servitu’ costituite sul fondo enfiteutico.
Le servitu’ costituite dall’enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Articolo 1078
Servitu’ costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto.
Le servitu’ costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitu’ costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.