Capo III – Titolo VI – Libro Terzo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’

TITOLO VI
DELLE SERVITU’ PREDIALI

CAPO III
Delle servitu’ volontarie

Articolo 1058
Modi di costituzione.

Le servitu’ prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.

Articolo 1059
Servitu’ concessa da uno dei comproprietari.

La servitu’ concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non e’ costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente.

La concessione, pero’, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso.

Articolo 1060
Servitu’ costituite dal nudo proprietario.

Il proprietario puo’, senza il consenso dell’usufruttuario, imporre sul fondo le servitu’ che non pregiudicano il diritto di usufrutto.

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