Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO VI
DELLE SERVITU’ PREDIALI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1027
Contenuto del diritto.
La servitu’ prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilita’ di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Articolo 1028
Nozione dell’utilita’.
L’utilita’ puo’ consistere anche nella maggiore comodita’ o amenita’ del fondo dominante. Puo’ del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
Articolo 1029
Servitu’ per vantaggio futuro.
E’ ammessa la costituzione di una servitu’ per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E’ ammessa altresi’ a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio e’ costruito o il fondo
e’ acquistato.
Articolo 1030
Prestazioni accessorie.
Il proprietario del fondo servente non e’ tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitu’ da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Articolo 1031
Costituzione delle servitu’.
Le servitu’ prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.