Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO V
DELL’USUFRUTTO, DELL’USO E DELL’ABITAZIONE
CAPO II
Dell’uso e dell’abitazione
Articolo 1021
Uso.
Chi ha il diritto d’uso di una cosa puo’ servirsi di essa e, se e’ fruttifera, puo’ raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Articolo 1022
Abitazione.
Chi ha il diritto di abitazione di una casa puo’ abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Articolo 1023
Ambito della famiglia.
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che e’ cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e’ sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia’ sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.(1)
(1) Comma così modificato dall’art. 90, D. Lgs. 28 dicembre 2014, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 1024
Divieto di cessione.
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Articolo 1025
Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione.
Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e’ tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di cio’ che gode.
Articolo 1026
Applicabilita’ delle norme sull’usufrutto.
Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.