Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO II
DELLA PROPRIETA’
CAPO IV
Delle azioni a difesa della proprietà
Articolo 948
Azione di rivendicazione.
Il proprietario puo’ rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo’ proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e’ obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e’ tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprieta’ da parte di altri per usucapione.
Articolo 949
Azione negatoria.
Il proprietario puo’ agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puo’ chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Articolo 950
Azione di regolamento di confini.
Quando il confine tra due fondi e’ incerto, ciascuno dei proprietari puo’ chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova e’ ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Articolo 951
Azione per apposizione di termini.
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.