Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA’
TITOLO I
DEI BENI
CAPO I
Dei beni in generale
Articolo 810
Nozione.
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Sezione I
Dei beni nell’ordine corporativo
Articolo 811 (1)
Disciplina corporativa.
(Abrogato)
Omissis.
(1) Articolo abrogato dall’art. 3, D. Lgs. 14 settembre 1944, n. 287.
Sezione II
Dei beni immobili e mobili
Articolo 812
Distinzione dei beni.
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio’ che naturalmente o artificialmente e’ incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
Articolo 813
Distinzione dei diritti.
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
Articolo 814
Energie.
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Articolo 815
Beni mobili iscritti in pubblici registri.
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.
Articolo 816
Universalita’ di mobili.
E’ considerata universalita’ di mobili la pluralita’ di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l’universalita’ possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
Articolo 817
Pertinenze.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione puo’ essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Articolo 818
Regime delle pertinenze.
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non e’ diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualita’ di pertinenza non e’ opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
Articolo 819
Diritti dei terzi sulle pertinenze.
La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale e’ un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
Sezione III
Dei frutti
Articolo 820
Frutti naturali e frutti civili.
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finche’ non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si puo’ tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
Articolo 821
Acquisto dei frutti.
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprieta’ sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprieta’ si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.