Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO V
DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA
CAPO II
Della decadenza
Articolo 2964
Inapplicabilita’ di regole della prescrizione.
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
Articolo 2965
Decadenze stabilite contrattualmente.
E’ nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.
Articolo 2966
Cause che impediscono la decadenza.
La decadenza non e’ impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza puo’ essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
Articolo 2967
Effetto dell’impedimento della decadenza.
Nei casi in cui la decadenza e’ impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
Articolo 2968
Diritti indisponibili.
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne’ possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e’ stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita’ delle parti.
Articolo 2969
Rilievo d’ufficio.
La decadenza non puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita’ delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilita’ dell’azione.