Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SESTO – DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO V – DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA
Sezione I – Disposizioni generali
- Articolo 2934 – Estinzione dei diritti
- Articolo 2935 – Decorrenza della prescrizione
- Articolo 2936 – Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
- Articolo 2937 – Rinunzia alla prescrizione
- Articolo 2938 – Non rilevabilità d’ufficio
- Articolo 2939 – Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
- Articolo 2940 – Pagamento del debito prescritto
Sezione II – Della sospensione della prescrizione
- Articolo 2941 – Sospensione per rapporti tra le parti
- Articolo 2942 – Sospensione per la condizione del titolare
Sezione III – Dell’interruzione della prescrizione
- Articolo 2943 – Interruzione da parte del titolare
- Articolo 2944 – Interruzione per effetto di riconoscimento
- Articolo 2945 – Effetti e durata dell’interruzione
Sezione IV – Del termine della prescrizione
§ 1
Della prescrizione ordinaria
§ 2
Delle prescrizioni brevi
- Articolo 2947 – Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno
- Articolo 2948 – Prescrizione di cinque anni
- Articolo 2949 – Prescrizione in materia di società
- Articolo 2950 – Prescrizione del diritto del mediatore
- Articolo 2951 – Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
- Articolo 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
- Articolo 2953 – Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
§ 3
Delle prescrizioni presuntive
- Articolo 2954 – Prescrizione di sei mesi
- Articolo 2955 – Prescrizione di un anno
- Articolo 2956 – Prescrizione di tre anni
- Articolo 2957 – Decorrenza delle prescrizioni presuntive
- Articolo 2958 – Corso della prescrizione
- Articolo 2959 – Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
- Articolo 2960 – Delazione di giuramento
- Articolo 2961 – Restituzione di documenti
§ 4
Del computo dei termini