Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
CAPO V
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Sezione I
Dell’azione surrogatoria
Articolo 2900
Condizioni, modalita’ ed effetti.
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo’ esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche’ i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
Sezione II
Dell’azione revocatoria
Articolo 2901
Condizioni.
Il creditore, anche se il credito e’ soggetto a condizione o a termine, puo’ domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Articolo 2902
Effetti.
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, puo’ promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non puo’ concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore e’ stato soddisfatto.
Articolo 2903
Prescrizione dell’azione.
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.
Articolo 2904
Rinvio.
Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
Sezione III
Del sequestro conservativo
Articolo 2905
Sequestro nei confronti del debitore o del terzo.
Il creditore puo’ chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Il sequestro puo’ essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.
Articolo 2906
Effetti.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformita’ delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.