Capo IV – Titolo III – Libro Sesto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

CAPO IV
Delle ipoteche

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 2808
Costituzione ed effetti dell’ipoteca.

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca puo’ avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L’ipoteca e’ legale, giudiziale o volontaria.

Articolo 2809
Specialita’ e indivisibilita’ dell’ipoteca.

L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa e’ indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Articolo 2810
Oggetto dell’ipoteca.

Sono capaci d’ipoteca:

1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;

2) l’usufrutto dei beni stessi;

3) il diritto di superficie;

4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Articolo 2811
Miglioramenti e accessioni.

L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonche’ alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Articolo 2812
Diritti costituiti sulla cosa ipotecata.

Le servitu’ di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale puo’ far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.

Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.

Articolo 2813
Pericolo di danno alle cose ipotecate.

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo’ domandare all’autorita’ giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

Articolo 2814
Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprieta’.

Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprieta’ da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.

Se la nuda proprieta’ e’ gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprieta’. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa.

Articolo 2815
Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell’enfiteuta.

Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprieta’.

Nel caso di devoluzione o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto e’ dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprieta’.

Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprieta’.

Articolo 2816
Ipoteca sul diritto di superficie.

Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se pero’ il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.

Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.

Sezione II
Dell’ipoteca legale

Articolo 2817 (1)
Persone a cui compete.

Hanno ipoteca legale:

1) l’alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale;

(1) Articolo modificato dall’art. 208, comma 1, della Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Sezione III
Dell’ipoteca giudiziale

Articolo 2818
Provvedimenti da cui deriva.

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e’ titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

Articolo 2819
Sentenze arbitrali.

Si puo’ iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e’ stato reso esecutivo.

Articolo 2820
Sentenze straniere.

Si puo’ parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita’ giudiziarie straniere, dopo che ne e’ stata dichiarata l’efficacia dall’autorita’ giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Sezione IV
Dell’ipoteca volontaria

Articolo 2821
Concessione d’ipoteca.

L’ipoteca puo’ essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullita’.

Non puo’ essere concessa per testamento.

Articolo 2822
Ipoteca su beni altrui.

Se l’ipoteca e’ concessa da chi non e’ proprietario della cosa, l’iscrizione puo’ essere validamente presa solo quando la cosa e’ acquistata dal concedente.

Se l’ipoteca e’ concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita’, l’iscrizione puo’ essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

Articolo 2823
Ipoteca su beni futuri.

L’ipoteca su cosa futura puo’ essere validamente iscritta solo quando la cosa e’ venuta a esistenza.

Articolo 2824
Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile.

L’iscrizione d’ipoteca eseguita in virtu’ di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.

Articolo 2825
Ipoteca su beni indivisi.

L’ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l’ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall’originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purche’ l’ipoteca sia nuovamente iscritta con l’indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

Il trasferimento pero’ non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, ne’ l’ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite pero’ del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione e’ stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

Articolo 2825-bis (1)
Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare.

L’ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all’articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l’accollo risulta da atto successivo, questo e’ annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare.

(1) Articolo introdotto dall’art. 3, comma 3, del D. Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Articolo 2826
Indicazione dell’immobile ipotecato.

Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonche’ dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono. (1)

(1) Articolo modificato dall’art. 13, comma 1, dalla Legge 27 febbraio 1985, n. 52

Sezione V
Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

§ 1
Dell’iscrizione

Articolo 2827
Luogo dell’iscrizione.

L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.

Articolo 2828
Immobili su cui puo’ iscriversi l’ipoteca giudiziale.

L’ipoteca giudiziale si puo’ iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Articolo 2829
Iscrizione sui beni del defunto.

L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto puo’ eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se pero’ risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

Articolo 2830
Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredita’ beneficiata e dell’eredita’ giacente.

Se l’eredita’ e’ accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredita’ giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

Articolo 2831
Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore.

Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.

Per i titoli all’ordine l’ipoteca e’ iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’art. 2843.

Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti e’ iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l’annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

[Articolo 2832 (1)
Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie

L’ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della dote.

Se l’ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall’articolo 2826.

L’iscrizione dell’ipoteca legale può essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 209, della Legge 19 maggio 1975, n. 151

[Articolo 2833 (1)
Responsabilità per mancata iscrizione.

Le persone obbligate a richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale secondo l’articolo precedente, se non adempiono tale obbligo nel termine stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 209, della Legge 19 maggio 1975, n. 151

Articolo 2834
Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente.

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e’ stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente. (1)

(1) Articolo modificato dall’art. 4, comma 1, della Legge 21 gennaio 1983, n. 22

Articolo 2835
Iscrizione in base a scrittura privata.

Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e’ depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari.

Articolo 2836
Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza.

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

[Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669.] (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 30 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Articolo 2837
Atti formati all’estero.

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati.

Articolo 2838
Somma per cui l’iscrizione e’ eseguita.

Se la somma di danaro non e’ altrimenti determinata negli atti in base ai quali e’ eseguita l’iscrizione o in atto successivo, essa e’ determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Articolo 2839 (1)
Formalita’ per l’iscrizione dell’ipoteca.

Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa’ previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le societa’ semplici, anche delle generalita’ delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo.

Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’articolo 2831. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l’importo della somma per la quale l’iscrizione e’ presa;

5) gli interessi e le annualita’ che il credito produce;

6) il tempo della esigibilita’;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’articolo 2826.

(1) Articolo modificato dall’art. 14, comma 1, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Articolo 2840
Certificato dell’iscrizione.

Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e’ disposto dall’art. 2664.

Articolo 2841
Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note.

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e’ presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita’ dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne e’ necessaria, o sull’identita’ dei singoli beni gravati.

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo’ ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

Articolo 2842
Variazione del domicilio eletto.

E’ in facolta’ del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore.

Articolo 2843
Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito.

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonche’ per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca.

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finche’ l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si puo’ cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

Articolo 2844
Azioni e notificazioni.

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorita’ giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all’ultimo domicilio da essi eletto.

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non e’ stata fatta elezione di domicilio o se e’ morta la persona ovvero e’ cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione e’ stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

Articolo 2845
Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore.

Se l’iscrizione e’ presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine, le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome e’ annotato in margine all’iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorita’ giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non e’ stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorita’ giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalita’ prescritte nel comma precedente.

Articolo 2846
Spese d’iscrizione.

Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi e’ patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.

§ 2
Della rinnovazione

Articolo 2847
Durata dell’efficacia dell’iscrizione.

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non e’ rinnovata prima che scada detto termine. (1)

(1) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l’art. 13, comma 8-sexies) che “Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore e’ soggetto esercente attivita’ bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita”.

Articolo 2848
Nuova iscrizione dell’ipoteca.

Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore puo’ procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

La nuova iscrizione non puo’ essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

[Articolo 2849 (1)
Durata dell’ipoteca legale della moglie.

L’iscrizione dell’ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 209, della Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 2850
Formalita’ per la rinnovazione.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.

In luogo del titolo si puo’ presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’art. 2840.

Articolo 2851
Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

Sezione VI
Dell’ordine delle ipoteche

Articolo 2852
Grado dell’ipoteca.

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e’ iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gia’ esistente.

Articolo 2853
Richieste contemporanee d’iscrizione.

Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se piu’ persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di cio’ si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Articolo 2854
Ipoteche iscritte nello stesso grado.

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell’importo relativo.

Articolo 2855
Estensione degli effetti dell’iscrizione.

L’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l’ipoteca con patto espresso, purche’ sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d’ipoteca, l’iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purche’ ne sia enunciata la misura nell’iscrizione. La collocazione degli interessi e’ limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorche’ sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualita’; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, pero’ soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.

Articolo 2856
Surrogazione del creditore perdente.

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o piu’ immobili, qualora si trovi perdente perche’ sul loro prezzo si e’ in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, puo’ surrogarsi nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l’azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.

Articolo 2857
Limiti della surrogazione.

La surrogazione non si puo’ esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, ne’ sui beni alienati dal debitore, quando l’alienazione e’ stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore perdente.

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente puo’ esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l’incapienza.

Sezione VII
Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente

Articolo 2858
Facolta’ del terzo acquirente.

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non e’ personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, puo’ rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Articolo 2859
Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore e’ posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, puo’ opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresi’ che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Le eccezioni suddette pero’ non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.

Articolo 2860
Capacita’ per il rilascio.

Puo’ procedere al rilascio soltanto chi ha la capacita’ di alienare.

Articolo 2861
Termine ed esecuzione del rilascio.

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.

Sull’istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.

Il terzo rimane responsabile della custodia dell’immobile fino alla consegna all’amministratore.

Articolo 2862
Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo.

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitu’ e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell’annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servitu’ e gli altri diritti reali che gia’ spettavano al terzo prima dell’acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all’incanto eseguita contro di lui.

Del pari riprendono efficacia le servitu’ che al momento dell’iscrizione dell’ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell’espropriazione del fondo ipotecato.

Articolo 2863
Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione.

Finche’ non sia avvenuta la vendita, il terzo puo’ ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita’ delle parti.

Articolo 2864
Danni causati dal terzo e miglioramenti.

Il terzo e’ tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all’immobile in pregiudizio dei creditori iscritti.

Egli non puo’ ritenere l’immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell’immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.

Articolo 2865
Frutti dovuti dal terzo.

I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui e’ stato eseguito il pignoramento.

Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformita’ dell’art. 2890.

Articolo 2866
Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti.

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l’immobile o sofferto l’espropriazione ha ragione d’indennita’ verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.

Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformita’ dell’art. 2843.

Il subingresso non pregiudica l’esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall’art. 2856 a favore dei creditori che hanno un’iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

Articolo 2867
Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto.

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, e’ debitore, in dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi puo’ obbligarlo al pagamento.

Se il debito del terzo non e’ attualmente esigibile, o e’ minore o diverso da cio’ che e’ dovuto ai detti creditori, questi, purche’ di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, cio’ che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell’uno e nell’altro caso l’acquirente non puo’ evitar di pagare, offrendo il rilascio dell’immobile, ma, eseguito il pagamento, l’immobile e’ liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all’alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni.

Sezione VIII
Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore

Articolo 2868
Beneficio di escussione.

Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui non puo’ invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e’ stato convenuto.

Articolo 2869
Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore.

L’ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non puo’ avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Articolo 2870
Eccezioni opponibili dal terzo datore.

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo’ opporre al creditore le eccezioni indicate dall’art. 2859.

Articolo 2871
Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione.

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono piu’ debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero.

Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e puo’ esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’art. 2866.

Sezione IX
Della riduzione delle ipoteche

Articolo 2872
Modalita’ della riduzione.

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e’ stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione puo’ aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Articolo 2873
Esclusione della riduzione.

Non e’ ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantita’ dei beni ne’ riguardo alla somma, se la quantita’ dei beni o la somma e’ stata determinata per convenzione o per sentenza.

Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali cosi’ da estinguere almeno il quinto del debito originario, si puo’ chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.

Nel caso d’ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l’iscrizione ha eseguito sopraelevazioni puo’ chiedere che l’ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall’art. 2876 per il valore della cautela.

Articolo 2874
Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale.

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorita’ giudiziaria dichiara dovuta.

Articolo 2875
Eccesso nel valore dei beni.

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’art. 2855.

Articolo 2876
Limiti della riduzione.

La riduzione si opera rispettando l’eccedenza del quinto per cio’ che riguarda la somma del credito e l’eccedenza del terzo per cio’ che riguarda il valore della cautela.

Articolo 2877
Spese della riduzione.

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo.

Se la riduzione e’ stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.

Sezione X
Dell’estinzione delle ipoteche

Articolo 2878
Cause di estinzione.

L’ipoteca si estingue:

1) con la cancellazione dell’iscrizione;

2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’art. 2847;

3) con l’estinguersi dell’obbligazione;

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e’ stabilito dall’art. 2742;

5) con la rinunzia del creditore;

6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca e’ stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

Articolo 2879
Rinunzia all’ipoteca.

La rinunzia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullita’.

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.

Articolo 2880
Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

Articolo 2881
Nuova iscrizione dell’ipoteca.

Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell’obbligazione e’ dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e’ dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca, e l’iscrizione non e’ stata conservata, si puo’ procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

Articolo 2882
Formalita’ per la cancellazione.

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.

Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

Articolo 2883
Capacita’ per consentire la cancellazione.

Chi non ha la capacita’ richiesta per liberare il debitore non puo’ consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non e’ assistito dalle persone il cui intervento e’ necessario per la liberazione.

Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell’iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

Articolo 2884
Cancellazione ordinata con sentenza.

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e’ ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita’ competenti.

Articolo 2885
Cancellazione sotto condizione.

Se e’ stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo’ essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e’ stata adempiuta.

Articolo 2886
Formalita’ per la cancellazione.

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta e’ fondata.

La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale e’ stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Articolo 2887
Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine.

La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine e’ consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e’ restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione. (1)

La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

(1) Comma modificato dall’art. 15, comma 1, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52

Articolo 2888
Rifiuto di cancellazione.

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente puo’ proporre reclamo all’autorita’ giudiziaria.

Sezione XII
Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

Articolo 2889
Facolta’ di liberare i beni dalle ipoteche.

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non e’ personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facolta’ di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Tale facolta’ spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purche’ nel termine di trenta giorni proceda in conformita’ dell’articolo che segue.

Articolo 2890
Notificazione.

L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualita’ e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non puo’ essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Nell’atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l’espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione e’ inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

Articolo 2891
Diritto dei creditori di far vendere i beni.

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purche’ adempia le condizioni che seguono:

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullita’ della richiesta.

Articolo 2892
Divieto di proroga dei termini.

I termini fissati dal secondo comma dell’art. 2889 e dal primo comma dell’art. 2891 non possono essere prorogati.

Articolo 2893
Mancata richiesta dell’incanto.

Se l’incanto non e’ domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che e’ stato depositato il prezzo e si e’ provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

Articolo 2894
Effetti del mancato deposito del prezzo.

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilita’ del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

Articolo 2895
Desistenza del creditore.

La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non puo’ impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.

Articolo 2896
Aggiudicazione al terzo acquirente.

Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto. (1)

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. “

Articolo 2897
Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto.

Il terzo acquirente al quale e’ stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di cio’ che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

Articolo 2898
Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede.

Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende piu’ immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore che richiede l’espropriazione non puo’ in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell’acquisto e delle relative coltivazioni.

Sezione XIII
Della rinunzia e dell’astensione del creditore nell’espropriazione forzata

Articolo 2899
Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore.

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli e’ stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non puo’ rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili ne’ astenersi dall’intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con cio’ favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, e’ responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l’astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.

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