Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO II
DELLE PROVE
CAPO III
Della prova testimoniale
Articolo 2721
Ammissibilita’: limiti di valore.
La prova per testimoni dei contratti non e’ ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila.
Tuttavia l’autorita’ giudiziaria puo’ consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita’ delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Articolo 2722
Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
La prova per testimoni non e’ ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e’ stata anteriore o contemporanea.
Articolo 2723
Patti posteriori alla formazione del documento.
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, e’ stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorita’ giudiziaria puo’ consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualita’ delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Articolo 2724
Eccezioni al divieto della prova testimoniale.
La prova per testimoni e’ ammessa in ogni caso:
1) quando vi e’ un principio di prova per iscritto: questo e’ costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e’ diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente e’ stato nell’impossibilita’ morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Articolo 2725
Atti per i quali e’ richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.
Quando, secondo la legge o la volonta’ delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e’ ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e’ richiesta sotto pena di nullita’.
Articolo 2726
Prova del pagamento e della remissione.
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.