Capo IV – Titolo V – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO V
DELLE DONAZIONI

CAPO IV
Della revocazione delle donazioni

Articolo 800
Cause di revocazione.

La donazione puo’ essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Articolo 801
Revocazione per ingratitudine.

La domanda di revocazione per ingratitudine non puo’ essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 463, ovvero si e’ reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.

Articolo 802
Termini e legittimazione ad agire.

La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante e’ venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si e’ reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione e’ di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Articolo 803 (1)
Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione puo’ essere domandata anche se il figlio del donante era gia’ concepito al tempo della donazione.

(1) Articolo sostituito dall’art. 88, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 804.
Termine per l’azione.

  L’azione di revocazione per sopravvenienza  di  figli  deve  essere proposta entro cinque  anni  dal  giorno  della  nascita  dell’ultimo figlio nato nel matrimonio (1) o  discendente  [legittimo] (2)  ovvero  della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. (3)

Il donante non puo’ proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

(1) Le parole “nato nel matrimonio” sono state aggiunte dall’art. 89 D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 89 D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) La parola “naturale” è stata sostituita dall’attuale “nato fuori del matrimonio” dall’art. 89 D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 805
Donazioni irrevocabili.

Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, ne’ per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

Articolo 806
Inammissibilita’ della rinunzia preventiva.

Non e’ valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Articolo 807
Effetti della revocazione.

Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Articolo 808
Effetti nei riguardi dei terzi.

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.

Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Articolo 809
Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita’.

Le liberalita’, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonche’ a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalita’ previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione.

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