Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO V
DELLE DONAZIONI
CAPO II
Della capacita’ di disporre e di ricevere per donazione
Articolo 774
Capacita’ di donare.
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacita’ di disporre dei propri beni. E’ tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.
Articolo 775
Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere.
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione e’ stata fatta, puo’ essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e’ stata fatta.
Articolo 776
Donazione fatta dall’inabilitato.
La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, puo’ essere annullata se fatta dopo che e’ stato promosso il giudizio d’inabilitazione.
Il curatore dell’inabilitato per prodigalita’ puo’ chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.
Articolo 777
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita’ in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.
Articolo 778
Mandato a donare.
E’ nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facolta’ di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione.
E’ peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo scegliera’ tra piu’ persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
E’ del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinera’ tra piu’ cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Articolo 779
Donazione a favore del tutore o protutore.
E’ nulla la donazione a favore di chi e’ stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell’art. 599.
Articolo 780 (1)
Donazione al figlio naturale non riconoscibile.
(Abrogato)
[E’ nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata.
La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.
La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 205 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 781(1)
Donazione tra coniugi.
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalita’, salve quelle conformi agli usi.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 781 del codice civile.”