Capo V – Titolo IV – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO IV
DELLA DIVISIONE

CAPO V
Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione

Articolo 761
Annullamento per violenza o dolo.

La divisione puo’ essere annullata quando e’ l’effetto di violenza o di dolo.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e’ cessata la violenza o in cui il dolo e’ stato scoperto.

Articolo 762
Omissione di beni ereditari.

L’omissione di uno o piu’ beni dell’eredita’ non da’ luogo a nullita’ della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Articolo 763
Rescissione per lesione.

La divisione puo’ essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

La rescissione e’ ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi e’ inferiore di oltre un quarto all’entita’ della quota ad esso spettante.

L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.

Articolo 764
Atti diversi dalla divisione.

L’azione di rescissione e’ anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L’azione non e’ ammessa contro la transazione con la quale si e’ posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorche’ non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Articolo 765
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.

L’azione di rescissione non e’ ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Articolo 766
Stima dei beni.

Per conoscere se vi e’ lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Articolo 767
Facolta’ del coerede di dare il supplemento.

Il coerede contro il quale e’ promossa l’azione di rescissione puo’ troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

Articolo 768
Alienazione della porzione ereditaria.

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non e’ piu’ ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l’alienazione e’ seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita e’ limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

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