Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO IV
DELLA DIVISIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 713
Facolta’ di domandare la divisione.
I coeredi possono sempre domandare la divisione.
Quando pero’ tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di eta’, il testatore puo’ disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore eta’ dell’ultimo nato.
Egli puo’ anche disporre che la divisione dell’eredita’ o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l’autorita’ giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, puo’, su istanza di uno o piu’ coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Articolo 714
Godimento separato di parte dei beni.
Puo’ domandarsi la divisione anche quando uno o piu’ coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.
Articolo 715
Casi d’impedimento alla divisione.
Se tra i chiamati alla successione vi e’ un concepito, la divisione non puo’ aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non puo’ aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione (1) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, ne’ puo’ aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede.
L’autorita’ giudiziaria puo’ tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorita’ giudiziaria puo’ attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.
(1) Le parole: “sulla legittimita’ o sulla filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “sulla filiazione” dall’art. 86, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,
Articolo 716 (1)
Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare.
(Abrogato)
[Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell’articolo 175.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 200, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 717
Sospensione della divisione per ordine del giudice.
L’autorita’ giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo’ sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredita’ o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
Articolo 718
Diritto ai beni in natura.
Ciascun coerede puo’ chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredita’, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Articolo 719
Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.
Se i coeredi aventi diritto a piu’ della meta’ dell’asse concordano nella necessita’ della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.
Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita puo’ seguire tra i soli condividenti e senza pubblicita’, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.
Articolo 720
Immobili non divisibili.
Se nell’eredita’ vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non puo’ effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di piu’ coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi e’ a cio’ disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.
Articolo 721
Vendita degli immobili.
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorita’ giudiziaria.
Articolo 722
Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredita’ vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.
Articolo 723
Resa dei conti.
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredita’ e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Articolo 724
Collazione e imputazione.
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto cio’ che e’ stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui e’ debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Articolo 725
Prelevamenti.
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto e’ possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita’ di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Articolo 726
Stima e formazione delle parti.
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio’ che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Articolo 727
Norme per la formazione delle porzioni.
Salvo quanto e’ disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantita’ di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita’, in proporzione dell’entita’ di ciascuna quota.
Si deve tuttavia evitare, per quanto e’ possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un’importanza storica, scientifica o artistica.
Articolo 728
Conguagli in danaro.
L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Articolo 729
Assegnazione o attribuzione delle porzioni.
L’assegnazione delle porzioni eguali e’ fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si puo’ procedere per estrazione a sorte.
Articolo 730.
Deferimento delle operazioni a un notaio.
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, e’ fatta con decreto dal trbunale (1) del luogo dell’aperta successione.
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorita’ giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
(1) La parola “pretore” e’ sostituita dalla parola “tribunale” dall’art. 144, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 731
Suddivisioni tra stirpi.
Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
Articolo 732.
Diritto di prelazione.
Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finche’ dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono piu’, la quota e’ assegnata a tutti in parti uguali.
Articolo 733
Norme date dal testatore per la divisione.
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore puo’ disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorita’ giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volonta’ del testatore o manifestamente iniqua.
Articolo 734
Divisione fatta dal testatore.
Il testatore puo’ dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta’ del testatore.
Articolo 735
Preterizione di eredi e lesione di legittima.
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti e’ nulla.
Il coerede che e’ stato leso nella quota di riserva puo’ esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.
Articolo 736
Consegna dei documenti.
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprieta’ che e’ stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprieta’ e’ divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredita’ si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi e’ contrasto nella scelta, la persona e’ determinata con decreto dal tribunale (1) (2) del luogo dell’aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.
(1) La parola “pretore” e’ sostituita dalla parola “tribunale” dall’art. 144, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
(2) La parola: « tribunale» e’ sostituita dalle seguenti: «giudice di pace» dall’art. 27, comma 2, lett. a), n. 4, del D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 a partire dal 31 ottobre 2021