Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO VII
Degli esecutori testamentari
Articolo 700
Facolta’ di nomina e di sostituzione.
Il testatore puo’ nominare uno o piu’ esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati piu’ esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore puo’ autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.
Articolo 701
Persone capaci di essere nominate.
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non
hanno la piena capacita’ di obbligarsi.
Anche un erede o un legatario puo’ essere nominato esecutore
testamentario.
Articolo 702
Accettazione e rinunzia alla nomina.
L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale (1) nella cui giurisdizione si e’ aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L’accettazione non puo’ essere sottoposta a condizione o a termine.
L’autorita’ giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, puo’ assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.
- Le parole “della pretura” sono sostituite dalle parole “del tribunale” dall’art. 148 del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,
Articolo 703
Funzioni dell’esecutore testamentario.
L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta’ del defunto.
A tal fine, salvo contraria volonta’ del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non puo’ durare piu’ di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorita’ giudiziaria, per motivi di evidente necessita’, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potra’ mai superare un altro anno.
L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e puo’ compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e’ necessario alienare beni dell’eredita’, ne chiede l’autorizzazione all’autorita’ giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredita’ o ad accettarla col beneficio d’inventario.
Articolo 704
Rappresentanza processuale.
Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredita’ devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facolta’ d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e puo’ esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio.
Articolo 705
Apposizione di sigilli e inventario.
L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredita’ vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredita’ in presenza dei chiamati all’eredita’ o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Articolo 706
Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario.
Il testatore puo’ disporre che l’esecutore testamentario, quando non e’ un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredita’. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.
Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Articolo 707
Consegna dei beni all’erede.
L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredita’ che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.
Egli non puo’ rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volonta’ del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli gia’ soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Articolo 708
Disaccordo tra piu’ esecutori testamentari.
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorita’ giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
Articolo 709
Conto della gestione.
L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.
Egli e’ tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono piu’, rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non puo’ esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita’ della gestione.
Articolo 710
Esonero dell’esecutore testamentario.
Su istanza di ogni interessato, l’autorita’ giudiziaria puo’ esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarita’ nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita’ all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L’autorita’ giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e puo’ disporre opportuni accertamenti.
Articolo 711
Retribuzione.
L’ufficio dell’esecutore testamentario e’ gratuito. Tuttavia il testatore puo’ stabilire una retribuzione a carico dell’eredita’.
Articolo 712
Spese.
Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredita’.