Capo III – Titolo III – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO III
Della capacita’ di ricevere per testamento

Articolo 592 (1)
Figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti o riconoscibili.
(2)

Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori dal matrimonio, quando la filiazione e’ stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento piu’ di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. (2)

I figli nati fuori dal matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’art. 279, non possono ricevere piu’ di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata. (2)

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
(2) Le parole “figli naturali” sono state sostituite dalle parole “figli nati fuori dal matrimonio” dall’art. 105 comma 3, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 593 (1)
Figli naturali non riconoscibili.

(Abrogato)

[Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall’articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L’eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere più del terzo dell’eredità.

Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo dell’eredità.

L’eccedenza è attribuita al coniuge.

I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 194 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 594
Assegno ai figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili.
(1)

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori dal matrimonio di cui all’articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno. (1)

(1) La parola “naturali” è sostituita dalle parole “nati fuori dal matrimonio” dall’art. 83, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 595 (1)
Coniuge del binubo.

(Abrogato)

[Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

L’eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 196 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 596
Incapacita’ del tutore e del protutore.

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento e’ fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono pero’ valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che e’ ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Articolo 597
Incapacita’ del notaio, dei testimoni e dell’interprete.

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.

Articolo 598
Incapacita’ di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto.

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto e’ stato consegnato in plico non sigillato.

Articolo 599
Persone interposte.

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona. (1) (2)

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 599 del codice civile, nella parte in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353), ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale nella parte in cui richiama l’art. 595.

Articolo 600 (1)
Enti non riconosciuti.

(Abrogato)

[Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l’istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l’ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192

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