Capo I – Titolo III – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 587
Testamento.

Il testamento e’ un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avra’ cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Articolo 588
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita’ di erede, se comprendono l’universalita’ o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita’ di legatario.

L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Articolo 589
Testamento congiuntivo o reciproco.

Non si puo’ fare testamento da due o piu’ persone nel medesimo atto, ne’ a vantaggio di un terzo, ne’ con disposizione reciproca.

Articolo 590
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.

La nullita’ della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non puo’ essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullita’, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

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