Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
CAPO III
Della successione dello Stato
Articolo 586
Acquisto dei beni da parte dello Stato.
In mancanza di altri successibili, l’eredita’ e’ devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo’ farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.