Capo II – Titolo II – Libro Secondo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI

TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

CAPO II
Della successione del coniuge

Articolo 581
Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli [legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali], il coniuge ha diritto alla meta’ dell’eredita’, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi. (1)

(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 80, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 582
Concorso del coniuge con ascendenti [legittimi], fratelli e sorelle.
(1)

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredita’ se egli concorre con ascendenti (legittimi] o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua e’ devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita’. (1)

(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 81, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 583
Successione del solo coniuge.

In mancanza di figli [legittimi o naturali], di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredita’. (1)

(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 82, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 584
Successione del coniuge putativo.

Quando il matrimonio e’ stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresi’ la disposizione del secondo comma dell’articolo 540.

Egli e’ pero’ escluso dalla successione, quando la persona della cui eredita’ si tratta e’ legata da valido matrimonio al momento della morte.

Articolo 585
Successione del coniuge separato.

Il coniuge cui non e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.

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