Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
Articolo 565
Categorie dei successibili. (1) (2)
Nella successione legittima l’eredita’ si devolve al coniuge, ai discendenti [legittimi e naturali], agli ascendenti [legittimi], ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (3)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 11/7/1979, n. 189), ha dichiarato “la illegittimita’ costituzionale dell’art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione”.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990 n. 16) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 565 del codice civile, riformato dall’art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (“Riforma del diritto di famiglia”), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all’infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore.”
(3) Le parole fra parentesi quadre sono soppresse dall’art. 75, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
CAPO I
Della successione dei parenti
Articolo 566
Successione dei figli. (1)
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
(1) Articolo sostituito dall’art. 76, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 567.
Successione dei figli adottivi. (1)
Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti
dell’adottante.
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 77, comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall’art. 77, comma 1, lett. b), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 568
Successione dei genitori.
A colui che muore senza lasciare prole, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Articolo 569
Successione degli ascendenti.
A colui che muore senza lasciare prole, ne’ genitori, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta’ gli ascendenti della linea paterna e per l’altra meta’ gli ascendenti della linea materna.
Se pero’ gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredita’ e’ devoluta al piu’ vicino senza distinzione di linea.
Articolo 570
Successione dei fratelli e delle sorelle.
A colui che muore senza lasciare prole, ne’ genitori, ne’ altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pero’ la meta’ della quota che conseguono i germani.
Articolo 571
Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche’ in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta’.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta’ della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta’ in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.
Articolo 572
Successione di altri parenti.
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne’ genitori, ne’ altri ascendenti, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Articolo 573
Successione dei figli nati fuori del matrimonio. (1)
Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione e’ stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto e’ disposto d’all’art. 580. (1)
(1) La parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio” dall’art. 78, , D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 574 (1)
Concorso di figli naturali e legittimi.
(Abrogato)
[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità.
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 187, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 575 (1)
Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.
(Abrogato)
[Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 187, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 576 (1)
Successione dei soli figli naturali.
(Abrogato)
[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l’eredità.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 187, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 577 (1)
Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore.
Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo’ o non vuole accettare l’eredita’, se l’ascendente non lascia ne’ coniuge, ne’ discendenti o ascendenti, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti, ne’ altri parenti legittimi entro il terzo grado.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Articolo 578. (1)
Successione dei genitori al figlio naturale.
(Abrogato)
[Se il figlio naturale muore senza lasciar prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l’altro è escluso dalla successione.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 579 (1)
Concorso del coniuge e dei genitori.
(Abrogato)
[Se al figlio naturale morto senza lasciare prole, nè genitori, sopravvive il coniuge, l’eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 580
Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili. (1)
Ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredita’ alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. (1)
I figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (1)
(1) La parola: “naturali” e’ sostituita dalla seguente: “nati fuori del matrimonio” dall’art. 79, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.