Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO X
Dei legittimari
Sezione I
Dei diritti riservati ai legittimari
Articolo 536
Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita’ o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. (1)
Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)
A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli. (3)
(1) Le parole: “i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “i figli, gli ascendenti” dall’art. 70, comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 70, comma 1, lett. b), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così modificato dall’art. 70, comma 1, lett. c), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 537
Riserva a favore dei figli [legittimi e naturali]. (1)
Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, [legittimo o naturale] a questi e’ riservata la meta’ del atrimonio. (2)
Se i figli sono piu’, e’ loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli [legittimi e naturali]. (3)
[I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali] (4).
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 71, comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 71, comma 1, lett. b), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 71, comma 1, lett. c), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Comma abrogato dall’art. 71, comma 1 lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 538
Riserva a favore degli ascendenti [legittimi]. (1)
Se chi muore non lascia figli [legittimi né naturali], ma ascendenti [legittimi], a favore di questi e’ riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544. (2)
In caso di pluralita’ di ascendenti, la riserva e’ ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 72 comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 72 comma 1, lett. b), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 539 (1)
Riserva a favore dei figli naturali.
(Abrogato)
[A favore dei figli naturali, quando la figliazione è riconosciuta o dichiarata è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 175 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 540
Riserva a favore del coniuge.
A favore del coniuge e’ riservata la meta’ del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta’ del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Articolo 541 (1)
Concorso di figli legittimi e naturali.
(Abrogato)
[Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.
I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 177, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 542.
Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [legittimo o naturale] a quest’ultimo e’ riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. (1)
Quando i figli [legittimi o naturali], sono piu’ di uno, ad essi e’ complessivamente riservata la meta’ del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e’ effettuata in parti uguali.(2)
[Si applica il terzo comma dell’articolo 537.] (3)
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 73 comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 73 comma 1, lett. b), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma abrogato dall’art. 73, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 543 (1)
Concorso di coniuge e figli naturali.
(Abrogato)
[Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.
Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l’usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l’altra metà fa parte della disponibile.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 179 dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 544.
Concorso di ascendenti [legittimi] e coniuge. (1)
Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti [legittimi] e il coniuge, a quest’ultimo e’ riservata la meta’ del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.(1) (2)
In caso di pluralita’ di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e’ ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 74 comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole: “ né figli legittimi né figli naturali” sono state sostituite dalle attuali: “figli” dall’art. 74 comma 1, lett. b), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 545 (1)
Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali.
(Abrogato)
[Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più.
La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 181, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 546 (1)
Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge.
(Abrogato)
[Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l’usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 181, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 547 (1)
Soddisfacimento delle ragioni del coniuge.
(Abrogato)
[È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l’assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l’assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall’autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.
Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 181, dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 548
Riserva a favore del coniuge separato.
Il coniuge cui non e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno e’ commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita’ e al numero degli eredi legittimi, e non e’ comunque di entita’ superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Articolo 549
Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.
Il testatore non puo’ imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
Articolo 550
Lascito eccedente la porzione disponibile.
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali e’ stata assegnata la nuda proprieta’ della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprieta’ della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualita’ di erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprieta’ di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono piu’, occorre l’accordo di tutti perche’ la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprieta’ e’ stato disposto con donazione.
Articolo 551
Legato in sostituzione di legittima.
Se a un legittimario e’ lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli puo’ rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualita’ di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facolta’ di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se pero’ il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Articolo 552
Donazioni e legati in conto di legittima.
Il legittimario che rinunzia all’eredita’, quando non si ha rappresentazione, puo’ sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi e’ stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi e’ necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredita’, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.
Sezione II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Articolo 553
Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui e’ necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali pero’ devono imputare a questa, ai sensi dell’art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtu’ di donazioni o di legati.
Articolo 554
Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto
poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota
medesima.
Articolo 555
Riduzione delle donazioni.
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e’ stato disposto per testamento.
Articolo 556
Determinazione della porzione disponibile.
Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse cosi’ formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Articolo 557
Soggetti che possono chiedere la riduzione.
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non puo’ essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finche’ vive il donante, ne’ con dichiarazione espressa, ne’ prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, ne’ approfittarne. Non possono chiederla ne’ approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.
Articolo 558
Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Articolo 559
Modo di ridurre le donazioni.
Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.
Articolo 560
Riduzione del legato o della donazione d’immobili.
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre e’ un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se cio’ puo’ avvenire comodamente.
Se la separazione non puo’ farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredita’, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario puo’ ritenere tutto l’immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che e’ legittimario puo’ ritenere tutto l’immobile, purche’ il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Articolo 561
Restituzione degli immobili.
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo’ averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e’ domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche’ la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri. (1)
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
(1) Comma così modificato dal D. Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80
Articolo 562
Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.
Se la cosa donata e’ perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puo’ essere richiesta contro l’acquirente, e il donatario e’ in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puo’ recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Articolo 563.
Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. (1) (2)
Se i donatari contro i quali e’ stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, puo’ chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti puo’ anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Il terzo acquirente puo’ liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.
Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, e’ sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente e’ personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non e’ rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
(1) Articolo così modificato dal D. Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80
(2) Articolo modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263.
Articolo 564.
Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione.
Il legittimario che non ha accettato l’eredita’ col beneficio d’inventario non puo’ chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorche’ abbiano rinunziato all’eredita’. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne e’ decaduto.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, e’ esente da collazione, e’ pure esente da imputazione.