Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredita’
Articolo 456
Apertura della successione.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Articolo 457
Delazione dell’eredita’.
L’eredita’ si devolve per legge o per testamento.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Articolo 458
Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, e’ nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. (1)
(1) Articolo modificato dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.
Articolo 459
Acquisto dell’eredita’.
L’eredita’ si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si e’ aperta la successione.
Articolo 460
Poteri del chiamato prima dell’accettazione.
Il chiamato all’eredita’ puo’ esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre puo’ compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e puo’ farsi autorizzare dall’autorita’ giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non puo’ il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e’ provveduto alla nomina di un curatore dell’eredita’ a norma dell’art. 528.
Articolo 461
Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
Se il chiamato rinunzia all’eredita’, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredita’.