Capo III – Titolo XI – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

Titolo XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA’, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI
(1) (2)

(1) Il Titolo XI comprendente gli articoli da 2621 a 2642 e stato interamente sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Capo III
Degli illeciti commessi mediante omissione

Articolo 2629-bis
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi.

L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa’ o a terzi. (1)

(1) Articolo modificato dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303

Articolo 2630 (1)
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa’ o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo.

(1) Articolo modificato dall’art. 9, comma 5, della Legge 11 novembre 2011, n. 180

[Articolo 2630-bis (1)

(omissis)]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 che ha interamente sostituito il Titolo XI.

Articolo 2631
Omessa convocazione dell’assemblea.

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorche’ siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

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