Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Articolo 2229
Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali](1), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e’ ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Articolo 2230
Prestazione d’opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale e’ regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Articolo 2231
Mancanza d’iscrizione
Quando l’esercizio di un’attivita’ professionale e’ condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e’ iscritto non gli da’ azione per il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilita’ del lavoro compiuto.
Articolo 2232
Esecuzione dell’opera
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Puo’ tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita’, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e’ consentita dal contratto o dagli usi e non e’ incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Articolo 2233
Compenso
Il compenso, se non e’ convenuto dalle parti e non puo’ essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e’ determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene](1).
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.(2)
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 2-bis, D. Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
Articolo 2234
Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Articolo 2235
Divieto di ritenzione
Il prestatore d’opera non puo’ ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Articolo 2236
Responsabilita’ del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta’, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Articolo 2237
Recesso
Il cliente puo’ recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
Il prestatore d’opera puo’ recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Articolo 2238
Rinvio
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attivita’ organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.