Capo I – Titolo III – Libro Quinto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUINTO
DEL LAVORO

TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 2222
Contratto d’opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Articolo 2223
Prestazione della materia

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia e’ fornita dal prestatore d’opera, purche’ le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Articolo 2224
Esecuzione dell’opera

Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente puo’ fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo’ recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 2225
Corrispettivo

Il corrispettivo, se non e’ convenuto dalle parti e non puo’ essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e’ stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Articolo 2226
Difformita’ e vizi dell’opera

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilita’ per difformita’ o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purche’ in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformita’ e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformita’ o di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668.

Articolo 2227
Recesso unilaterale dal contratto

Il committente puo’ recedere dal contratto, ancorche’ sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Articolo 2228
Impossibilita’ sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilita’ della parte dell’opera compiuta.

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