Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO VIII
DELL’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Articolo 2041
Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si e’ arricchito a danno di un’altra persona e’ tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l’arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta e’ tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Articolo 2042
Carattere sussidiario dell’azione
L’azione di arricchimento non e’ proponibile quando il danneggiato puo’ esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.