Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO V
DEI TITOLI DI CREDITO
CAPO II
Dei titoli al portatore
Articolo 2003
Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
Il possessore del titolo al portatore e’ legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
Articolo 2004
Limitazione della liberta’ di emissione
Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di danaro non puo’ essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
Articolo 2005
Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia piu’ idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
Articolo 2006
Smarrimento e sottrazione del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non e’ ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto e’ liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante puo’ essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri.
E’ salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Articolo 2007
Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non e’ raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.