Capo I – Titolo V – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO V
DEI TITOLI DI CREDITO

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1992
Adempimento della prestazione

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purche’ sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, e’ liberato anche se questi non e’ il titolare del diritto.

Articolo 1993
Eccezioni opponibili

Il debitore puo’ opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonche’ quelle che dipendono da falsita’ della propria firma, da difetto di capacita’ o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

Il debitore puo’ opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

Articolo 1994
Effetti del possesso di buona fede

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformita’ delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e’ soggetto a rivendicazione.

Articolo 1995
Trasferimento dei diritti accessori

Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Articolo 1996
Titoli rappresentativi

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

Articolo 1997
Efficacia dei vincoli sul credito

Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Articolo 1998
Titoli con diritto a premi

Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilita’ aleatorie prodotte dal titolo.

Il premio e’ investito a norma dell’art. 1000.

Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilita’ aleatorie prodotte dal titolo.

Articolo 1999
Conversione dei titoli

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilita’ sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identita’ e la propria capacita’ a norma del secondo comma dell’art. 2022.

Articolo 2000
Riunione e frazionamento dei titoli

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in piu’ titoli di taglio minore.

Articolo 2001
Rinvio a disposizioni speciali

Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

Articolo 2002
Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

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