Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO XXV
Della transazione
Articolo 1965
Nozione
La transazione e’ il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia’ incominciata o prevengono una lite che puo’ sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Articolo 1966
Capacita’ a transigere e disponibilita’ dei diritti
Per transigere le parti devono avere la capacita’ di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione e’ nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita’ delle parti.
Articolo 1967
Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.
Articolo 1968
Transazione sulla falsita’ di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e’ stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
Articolo 1969
Errore di diritto
La transazione non puo’ essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.
Articolo 1970
Lesione
La transazione non puo’ essere impugnata per causa di lesione.
Articolo 1971
Transazione su pretesa temeraria
Se una delle parti era consapevole della temerarieta’ della sua pretesa, l’altra puo’ chiedere l’annullamento della transazione.
Articolo 1972
Transazione su un titolo nullo
E’ nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorche’ le parti abbiano trattato della nullita’ di questo.
Negli altri casi in cui la transazione e’ stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa puo’ chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullita’ del titolo.
Articolo 1973
Annullabilita’ per falsita’ di documenti
E’ annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
Articolo 1974
Annullabilita’ per cosa giudicata
E’ pure annullabile la transazione fatta su lite gia’ decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
Articolo 1975
Annullabilita’ per scoperta di documenti
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non puo’ impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte.
La transazione e’ annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Articolo 1976
Risoluzione della transazione per inadempimento
La risoluzione della transazione per inadempimento non puo’ essere richiesta se il rapporto preesistente e’ stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.