Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO XXIII
Del mandato di credito
Articolo 1958
Effetti del mandato di credito
Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
Colui che ha accettato l’incarico non puo’ rinunziarvi, ma chi l’ha conferito puo’ revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.
Articolo 1959
Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non puo’ essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell’art. 1956.