Capo XXII – Titolo III – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO XXII
Della fideiussione

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 1936
Nozione

E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

La fideiussione e’ efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Articolo 1937
Manifestazione della volonta’

La volonta’ di prestare fideiussione deve essere espressa.

Articolo 1938 (1)
Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

La fideiussione puo’ essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.

(1) Articolo modificato dall’art. 10, comma 1, della Legge 17 febbraio 1992n n. 154

Articolo 1939
Validita’ della fideiussione

La fideiussione non e’ valida se non e’ valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

Articolo 1940
Fideiussore del fideiussore

La fideiussione puo’ essere prestata cosi’ per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Articolo 1941
Limiti della fideiussione

La fideiussione non puo’ eccedere cio’ che e’ dovuto dal debitore, ne’ puo’ essere prestata a condizioni piu’ onerose.

Puo’ prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu’ onerose e’ valida nei limiti dell’obbligazione principale.

Articolo 1942
Estensione della fideiussione

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonche’ alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Articolo 1943
Obbligazione di prestare fideiussione

Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Quando il fideiussore e’ divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Sezione II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore

Articolo 1944
Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore e’ obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti pero’ possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore e’ tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Articolo 1945
Eccezioni opponibili dal fideiussore

Il fideiussore puo’ opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacita’.

Articolo 1946
Fideiussione prestata da piu’ persone

Se piu’ persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e’ obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Articolo 1947
Beneficio della divisione

Se e’ stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito puo’ esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e’ obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Articolo 1948
Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore non e’ obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche’ incapaci.

Sezione III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale

Articolo 1949
Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Il fideiussore che ha pagato il debito e’ surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Articolo 1950
Regresso contro il debitore principale

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benche’ questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

Se il debitore e’ incapace, il regresso del fideiussore e’ ammesso solo nei limiti di cio’ che sia stato rivolto a suo vantaggio.

Articolo 1951
Regresso contro piu’ debitori principali

Se vi sono piu’ debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio’ che ha pagato.

Articolo 1952
Divieto di agire contro il debitore principale

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi puo’ opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento.

In entrambi i casi e’ fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.

Articolo 1953
Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, puo’ agire contro il debitore perche’ questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando e’ convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore e’ divenuto insolvente;
3) quando il debitore si e’ obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito e’ divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purche’ essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Sezione IV
Dei rapporti tra piu’ fideiussori

Articolo 1954
Regresso contro gli altri fideiussori

Se piu’ persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi e’ insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1299.

Sezione V
Dell’estinzione della fideiussione

Articolo 1955
Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo’ avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Articolo 1956
Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un’obbligazione futura e’ liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito.

Non e’ valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.(1)

(1)Comma aggiunto dall’art. 10, comma 2, della Legge 17 febbraio 1992n n. 154

Articolo 1957
Scadenza dell’obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purche’ il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

In questo caso pero’ l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

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