Capo XVI – Titolo III – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO XVI
Del conto corrente

Articolo 1823
Nozione

Il conto corrente e’ il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

Il saldo del conto e’ esigibile alla scadenza stabilita. Se non e’ richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.

Articolo 1824
Crediti esclusi dal conto corrente

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Articolo 1825
Interessi

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

Articolo 1826
Spese e diritti di commissione

L’esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

Articolo 1827
Effetti dell’inclusione nel conto

L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

Se l’atto e’ dichiarato nullo, e’ annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Articolo 1828
Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

Se il credito incluso nel conto e’ assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

Articolo 1829
Crediti verso terzi

Se non risulta una diversa volonta’ delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non e’ soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Puo’ eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Articolo 1830
Sequestro o pignoramento del saldo

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non puo’, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.

Il correntista presso cui e’ stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro. Ciascuno di essi puo’ recedere dal contratto.

Articolo 1831
Chiusura del conto

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e’ fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Articolo 1832
Approvazione del conto

L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non e’ contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che puo’ ritenersi congruo secondo le circostanze.

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

Articolo 1833
Recesso dal contratto

Se il contratto e’ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.

In caso d’interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non puo’ richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’art. 1831.

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