Capo XIX – Titolo III – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO XIX
Della rendita vitalizia

Articolo 1872
Modi di costituzione

La rendita vitalizia puo’ essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

La rendita vitalizia puo’ essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Articolo 1873
Determinazione della durata

La rendita vitalizia puo’ costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa puo’ costituirsi anche per la durata della vita di piu’ persone.

Articolo 1874
Costituzione a favore di piu’ persone

Se la rendita e’ costituita a favore di piu’ persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

Articolo 1875
Costituzione a favore di un terzo

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalita’, non richiede le forme stabilite per la donazione.

Articolo 1876
Rendita costituita su persone gia’ defunte

Il contratto e’ nullo, se la rendita e’ costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva gia’ cessato di vivere.

Articolo 1877
Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso puo’ chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli da’ o diminuisce le garanzie pattuite.

Articolo 1878
Mancanza di pagamento delle rate scadute

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e’ lo stesso stipulante, non puo’ domandare la risoluzione del contratto, ma puo’ far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche’ col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

Articolo 1879
Divieto di riscatto e onerosita’ sopravvenuta

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo’ liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita’ pagate.

Egli e’ tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e’ stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

Articolo 1880
Modalita’ del pagamento della rendita

La rendita vitalizia costituita mediante contratto e’ dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e’ costituita.

Se pero’ e’ stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e’ scaduta.

Articolo 1881
Sequestro o pignoramento della rendita

Quando la rendita vitalizia e’ costituita a titolo gratuito, si puo’ disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

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