Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO XIII
Del sequestro convenzionale
Articolo 1798
Nozione
Il sequestro convenzionale e’ il contratto col quale due o piu’ persone affidano a un terzo una cosa o una pluralita’ di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perche’ la custodisca e la restituisca a quella a cui spettera’ quando la controversia sara’ definita.
Articolo 1799
Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Articolo 1800
Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, e’ soggetto alle norme del deposito.
Se vi e’ imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario puo’ alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.
Il sequestratario non puo’ consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Articolo 1801
Liberazione del sequestratario
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non puo’ essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Articolo 1802
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e’ pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.