Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO III
DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO IV
Del Contratto Estimatorio
Articolo 1556
Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu’ cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Articolo 1557
Impossibilita’ di restituzione
Chi ha ricevuto le cose non e’ liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita’ e’ divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Articolo 1558
Disponibilita’ delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche’ non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non puo’ disporne fino a che non gli siano restituite.