Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO XIII
Della rescissione del contratto
Articolo 1447
Contratto concluso in stato di pericolo.
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita’, nota alla controparte, di salvare se’ o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo’ essere rescisso sulla domanda della parte che si e’ obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo’, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
Articolo 1448
Azione generale di rescissione per lesione.
Se vi e’ sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione e’ dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo’ domandare la rescissione del contratto.
L’azione non e’ ammissibile se la lesione non eccede la meta’ del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e’ proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Articolo 1449
Prescrizione.
L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’art. 2947.
La rescindibilita’ del contratto non puo’ essere opposta in via di eccezione quando l’azione e’ prescritta.
Articolo 1450
Offerta di modificazione del contratto.
Il contraente contro il quale e’ domandata la rescissione puo’ evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita’.
Articolo 1451
Inammissibilita’ della convalida.
Il contratto rescindibile non puo’ essere convalidato.
Articolo 1452
Effetti della rescissione rispetto ai terzi.
La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.