Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO II
DEI CONTRATTI IN GENERALE
CAPO VII
Del contratto per persona da nominare
Articolo 1401
Riserva di nomina del contraente.
Nel momento della conclusione del contratto una parte puo’ riservarsi la facolta’ di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
Articolo 1402
Termine e modalita’ della dichiarazione di nomina.
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non e’ accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Articolo 1403
Forme e pubblicita’.
La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto e’ richiesta a determinati effetti una forma di pubblicita’, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.
Articolo 1404
Effetti della dichiarazione di nomina.
Quando la dichiarazione di nomina e’ stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Articolo 1405
Effetti della mancata dichiarazione di nomina.
Se la dichiarazione di nomina non e’ fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.