Capo VI – Titolo I – Libro Quarto – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

CAPO VI
Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo

Articolo 1268
Delegazione cumulativa.

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e’ liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.

Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non puo’ rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.

Articolo 1269
Delegazione di pagamento.

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo’ obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e’ tenuto ad accettare l’incarico, ancorche’ sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Articolo 1270
Estinzione della delegazione.

Il delegante puo’ revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato puo’ assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita’ del delegante.

Articolo 1271
Eccezioni opponibili dal delegato.

Il delegato puo’ opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non puo’ opporre al delegatario, benche’ questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegato non puo’ neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Articolo 1272
Espromissione.

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e’ obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo.

Se non si e’ convenuto diversamente, il terzo non puo’ opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Puo’ opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non puo’ opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.

Articolo 1273
Accollo.

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore puo’ aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se cio’ costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi e’ liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo e’ obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puo’ opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione e’ avvenuta.

Articolo 1274
Insolvenza del nuovo debitore.

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non e’ liberato.

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

Articolo 1275
Estinzione delle garanzie.

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

Articolo 1276
Invalidita’ della nuova obbligazione.

Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e’ dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo’ valersi delle garanzie prestate da terzi.

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