Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO II
Dell’adempimento delle obbligazioni
Sezione I
Dell’adempimento in generale
Articolo 1176
Diligenza nell’adempimento.
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivita’ professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata.
Articolo 1177
Obbligazione di custodire.
L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Articolo 1178
Obbligazione generica.
Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita’ non inferiore alla media.
Articolo 1179
Obbligo di garanzia.
Chi e’ tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo’ prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
Articolo 1180
Adempimento del terzo.
L’obbligazione puo’ essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta’ del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore puo’ rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Articolo 1181
Adempimento parziale.
Il creditore puo’ rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e’ divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Articolo 1182
Luogo dell’adempimento.
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non e’ determinato dalla convenzione o dagli usi e non puo’ desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione e’ sorta.
L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio e’ diverso da quello che il creditore aveva quando e’ sorta l’obbligazione e cio’ rende piu’ gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Articolo 1183
Tempo dell’adempimento.
Se non e’ determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo’ esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtu’ degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e’ stabilito dal giudice.
Se il termine per l’adempimento e’ rimesso alla volonta’ del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e’ rimesso alla volonta’ del creditore, il termine puo’ essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
Articolo 1184
Termine.
Se per l’adempimento e’ fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
Articolo 1185
Pendenza del termine.
Il creditore non puo’ esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non puo’ ripetere cio’ che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine. In questo caso pero’ egli puo’ ripetere, nei limiti della perdita subita, cio’ di cui il creditore si e’ arricchito per effetto del pagamento anticipato.
Articolo 1186
Decadenza dal termine.
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo’ esigere immediatamente la prestazione se il debitore e’ divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Articolo 1187
Computo del termine.
Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni e’ computato secondo le disposizioni dell’art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E’ salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Articolo 1188
Destinatario del pagamento.
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
Articolo 1189
Pagamento al creditore apparente.
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e’ liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento e’ tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.
Articolo 1190
Pagamento al creditore incapace.
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio’ che fu pagato e’ stato rivolto a vantaggio dell’incapace.
Articolo 1191
Pagamento eseguito da un incapace.
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo’ impugnare il pagamento a causa della propria incapacita’.
Articolo 1192
Pagamento eseguito con cose altrui.
Il debitore non puo’ impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo’ disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo’ impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 1193
Imputazione del pagamento.
Chi ha piu’ debiti della medesima specie verso la stessa persona puo’ dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra piu’ debiti scaduti, a quello meno garantito; tra piu’ debiti ugualmente garantiti, al piu’ oneroso per il debitore; tra piu’ debiti ugualmente onerosi, al piu’ antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione e’ fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Articolo 1194
Imputazione del pagamento agli interessi.
Il debitore non puo’ imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Articolo 1195
Quietanza con imputazione.
Chi, avendo piu’ debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo’ pretendere un’imputazione diversa, se non vi e’ stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Articolo 1196
Spese del pagamento.
Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
Articolo 1197
Prestazione in luogo dell’adempimento.
Il debitore non puo’ liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e’ eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta’ o di un altro diritto, il debitore e’ tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Articolo 1198
Cessione di un credito in luogo dell’adempimento.
Quando in luogo dell’adempimento e’ ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta’ delle parti.
E’ salvo quanto e’ disposto dal secondo comma dell’art. 1267.
Articolo 1199
Diritto del debitore alla quietanza.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e’ restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Articolo 1200
Liberazione dalle garanzie.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita’.
Sezione II
Del pagamento con surrogazione
Articolo 1201
Surrogazione per volonta’ del creditore.
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo’ surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Articolo 1202
Surrogazione per volonta’ del debitore.
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo’ surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo’ rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Articolo 1203
Surrogazione legale.
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche’ chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu’ creditori a favore dei quali l’immobile e’ ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
Articolo 1204
Terzi garanti.
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito e’ garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1263.
Articolo 1205
Surrogazione parziale.
Se il pagamento e’ parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e’ loro dovuto, salvo patto contrario.
Sezione III
Della mora del creditore
Articolo 1206
Condizioni.
Il creditore e’ in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e’ necessario affinche’ il debitore possa adempiere l’obbligazione.
Articolo 1207
Effetti.
Quando il creditore e’ in mora, e’ a suo carico l’impossibilita’ della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu’ dovuti gli interessi ne’ i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore e’ pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa e’ successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e’ accettata dal creditore.
Articolo 1208
Requisiti per la validita’ dell’offerta.
Affinche’ l’offerta sia valida e’ necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta’ di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che puo’ validamente adempiere;
3) che comprenda la totalita’ della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e’ necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;
6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio’ autorizzato.
Il debitore puo’ subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita’.
Articolo 1209
Offerta reale e offerta per intimazione.
Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale.
Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Articolo 1210
Facolta’ di deposito e suoi effetti liberatori.
Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo’ eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo e’ accettato dal creditore o e’ dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo’ piu’ ritirarlo ed e’ liberato dalla sua obbligazione.
Articolo 1211
Cose deperibili o di dispendiosa custodia.
Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, puo’ farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo. (1)
(1) La parola “tribunale” รจ stata sostituita da “giudice di pace” dall’art. 27, comma 2, lett. b), D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
Articolo 1212
Requisiti del deposito.
Per la validita’ del deposito e’ necessario:
1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sara’ depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata.
Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo’ eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Articolo 1213
Ritiro del deposito.
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo’ piu’ rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne’ valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
Articolo 1214
Offerta secondo gli usi e deposito.
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziche’ in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’art. 1212, se questo e’ accettato dal creditore o e’ dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Articolo 1215
Spese.
Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Articolo 1216
Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.
Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’art. 1209.
Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, puo’ ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli e’ liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.
Articolo 1217.
Obbligazioni di fare.
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e’ costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L’intimazione puo’ essere fatta nelle forme d’uso.