Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari
Articolo 1173
Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita’ dell’ordinamento giuridico.
Articolo 1174
Carattere patrimoniale della prestazione.
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Articolo 1175
Comportamento secondo correttezza.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, [in relazione ai principi della solidarietà corporativa](1).
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 3 D. Lgs. 14 settembre 1944, n. 287