Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO XIII
DEGLI ALIMENTI
Articolo 433
Persone obbligate.
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (1)
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (2)
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
(1) Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 434
Cessazione dell’obbligo tra affini.
L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti e’ passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinita’, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Articolo 435 (1)
Obbligo dei genitori e dei figli naturali. (Abrogato)
[Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.
Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 169, Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 436
Obbligo tra adottante e adottato. (1)
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] di lui. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 170 della Legge 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 65, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 437
Obbligo del donatario.
Il donatario e’ tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Articolo 438
Misura degli alimenti.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e’ in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto pero’ riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non e’ tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Articolo 439
Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.
Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore. (1)
(1) Comma sostituito dall’art. 9, della Legge 8 marzo 1975 n. 39.
Articolo 440
Cessazione, riduzione e aumento.
Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorita’ giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore e’ in condizione di poterli somministrare, l’autorita’ giudiziaria non puo’ liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Articolo 441
Concorso di obbligati.
Se piu’ persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa e’ posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorita’ giudiziaria secondo le circostanze.
Articolo 442
Concorso di aventi diritto.
Quando piu’ persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non e’ in grado’ di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorita’ giudiziaria da’ i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimita’ della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilita’ che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Articolo 443
Modo di somministrazione degli alimenti.
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L’autorita’ giudiziaria puo’ pero’, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessita’ l’autorita’ giudiziaria puo’ altresi’ porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.
Articolo 444
Adempimento della prestazione alimentare.
L’assegno alimentare prestato secondo le modalita’ stabilite non puo’ essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.
Articolo 445
Decorrenza degli alimenti.
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Articolo 446
Assegno provvisorio.
Finche’ non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, [il pretore o] il presidente del tribunale puo’, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu’ obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.(1)
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 142, D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51
Articolo 447
Inammissibilita’ di cessione e di compensazione.
Il credito alimentare non puo’ essere ceduto.
L’obbligato agli alimenti non puo’ opporre all’altra parte la
compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Articolo 448
Cessazione per morte dell’obbligato.
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Articolo 448-bis
Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilita’ genitoriale sui figli. (1)(2)
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e’ stata pronunciata la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita’ di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione. (2)
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 9, della Legge 10 dicembre 2012, n. 219
(2) La parola “potestà” è stata sostituita da “responsabilità genitoriale” dall’art. 66, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.