Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO VIII
DELL’ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA’
CAPO III (1)
Dell’adozione speciale (Abrogato)
(1) Capo inserito dall’art. 4, Legge 5 giugno 1967, n. 431, e successivamente abrogato dall’art. 67, Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/2 (1)
Requisiti degli adottanti. (Abrogato)
[L’adozione speciale e’ permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L’eta’ degli adottanti deve superare di almeno venti o di non piu’ di quarantacinque anni l’eta’ dell’adottando.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/3 (1)
Requisiti degli adottandi. (Abrogato)
[L’adozione speciale e’ consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita’ ai sensi degli articoli seguenti.
Sono consentite piu’ adozioni speciali con atto singolo o con piu’ atti successivi.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/4 (1)
Condizioni per lo stato di adottabilità. (Abrogato)
[Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilita’ dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di eta’ inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche’ la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l’infanzia.
Il compimento dell’ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilita’.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/5 (1)
Denuncia della situazione di abbandono. (Abrogato)
[Chiunque ha facolta’ di segnalare all’autorita’ pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.
I pubblici ufficiali, nonche’ gli organi scolastici, debbono riferire al piu’ presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.
Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all’infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l’elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o
assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/6. (1)
Accertamenti sulla situazione di abbandono. (Abrogato)
[Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l’informativa di cui all’articolo precedente, dispone d’urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull’ambiente in cui hanno vissuto e vivono.
Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell’articolo precedente il tribunale puo’ ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse, del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potesta’.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/7 (1)
Dichiarazione dello stato di adottabilita’ di minori con genitori sconosciuti o deceduti. (Abrogato)
[Quando dalle indagini previste dall’articolo precedente non risulta l’esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternita’ o maternita’ e’ stata dichiarata giudizialmente, ne’ l’esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita’ del minore.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/8 (1)
Procedura per lo stato di adottabilita’ di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti. (Abrogato)
[Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell’articolo precedente e ne e’ nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se’ o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo’ essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all’estero e’ delegata l’autorita’ consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunita’, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto e’ notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.
Il presidente o il giudice da lui delegato puo’, altresi’, chiedere al pubblico ministero di promuovere l’azione perla corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e’ tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d’uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell’articolo 314/6.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/9 (1)
Convocazione dei genitori e parenti irreperibili. (Abrogato)
[Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell’articolo 140 del Codice di procedura civile e dispone, altresi’, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o piu’ giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/10 (1)
Sospensione del procedimento dello stato di adottabilita. (Abrogato)
[Quando dalle indagini effettuate risulta che e’ in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternita’ o della maternita’, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalita’ previste dall’articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali e’ stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell’interesse del minore, puo’ ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilita’ per il tempo necessario.
Analoga sospensione puo’ essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo’ riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione e’ disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/11 (1)
Dichiarazione dello stato di adottabilita’ per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti. (Abrogato)
[A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 314/4, lo stato di adottabilita’ del minore e’ dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilita’ di ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 314/8 sono rimaste inadempiute.
La dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore e’ disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonche’ il rappresentante dell’istituto presso cui il minore e’ ricoverato o la persona cui egli e’ affidato.
Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.
Il decreto e’ notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/12 (1)
Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilita. (Abrogato)
[L’opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilita’ e’ proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell’opposizione ed e’ depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
L’opposizione puo’ essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell’articolo precedente.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/13 (1)
Giudizio sull’opposizione. (Abrogato)
[A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l’udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonche’ la convocazione per l’udienza fissata delle persone o del rappresentante dell’istituto che abbiano in ricovero il minore.
All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonche’ quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/14 (1)
Impugnazioni. (Abrogato)
[La sentenza e’ notificata d’ufficio, nel testo integrale, all’opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d’appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.
Valgono nel giudizio d’appello, per quanto applicabili, le norme di cui all’articolo precedente.
La sentenza di appello e’ impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non e’ richiesto deposito per multa.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/15 (1)
Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilita. (Abrogato)
[La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilita’ e’ trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/16 (1)
Sospensione della patria potestà. (Abrogato)
[Durante lo stato di adottabilita’ e’ sospeso l’esercizio della patria potesta’.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia’ non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/17 (1)
Cessazione dello stato di adottabilità. (Abrogato)
[Lo stato di adottabilita’ cessa per adozione o per compimento dell’ottavo anno di eta’; comunque permane, per tre anni, anche oltre l’ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.
Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell’articolo 314/10, lo stato di adottabilita’ e’ protratto in un periodo pari a quello della sospensione.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/18 (1)
Revoca dello stato di adottabilità. (Abrogato)
[Lo stato di adottabilita’ cessa altresi’ per revoca, nell’interesse del minore, quando e’ stato pronunciato nelle forme di cui all’articolo 314/7. Nel caso in cui non sia intervenuto l’affidamento preadottivo, la revoca e’ pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il provvedimento di revoca e’ dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia avvenuto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita’ puo’ essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalita’ stabilite dall’articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.
La dichiarazione di revoca e’ trascritta sul registro di cui all’articolo 314/15.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/19 (1)
Azione revocatoria dello stato di adottabilità. (Abrogato)
[Quando lo stato di adottabilita’ e’ pronunciato con sentenza, e’ ammesso il ricorso per revocazione a norma dell’articolo 395 del Codice di procedura civile.
L’azione non e’ esperibile se e’ intervenuta dichiarazione di adozione.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/20 (1)
Affidamento preadottivo. (Abrogato)
[La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale e’ diventata definitiva la dichiarazione di adottabilita’, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda puo’ fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.
Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 314/2, anche nel caso di piu’ domande da esaminare comparativamente, nell’interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalita’ di procedura, dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalita’.
Il provvedimento dell’affidamento preadottivo e’ pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed e’ trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all’articolo 314/15.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/21 (1)
Revoca dell’affidamento preadottivo. (Abrogato)
[L’affidamento preadottivo e’ revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all’ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficolta’ di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.]
Articolo 314/22 (1)
Impugnative dei provvedimenti relativi all’affidamento preadottivo. (Abrogato)
[I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all’affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o dell’istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/23 (1)
Proroga della durata dello stato di adottabilità. (Abrogato)
[In caso di revoca dell’affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilita’ previsti dall’articolo 314/17, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell’affidamento preadottivo revocato.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/24 (1)
Dichiarazione di adozione speciale. (Abrogato)
[Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita’, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonche’ il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalita’ di procedura, provvede sull’adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione.
D’ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l’interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata puo’ prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione puo’ essere egualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge.
Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non puo’ essere inferiore a tre anni e quello di cui al secondo comma puo’ essere prorogato fino a due anni.
Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/25 (1)
Impugnativa del decreto di adozione speciale. (Abrogato)
[I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, e’ trascritto nel registro di cui all’articolo 314/15 e comunicato all’ufficio dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/26 (1)
Effetti dell’adozione speciale. (Abrogato)
[Per effetto dell’adozione speciale l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L’adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti.
Con l’adozione speciale cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/27 (1)
Revocatoria dell’adozione speciale. (Abrogato)
[Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale puo’ essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell’articolo 395 del Codice di procedura civile.
L’istanza di revocazione puo’ essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell’adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell’istanza di revocazione.
Sull’istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l’adottato.
Il relativo provvedimento e’ iscritto nell’apposito registro di cui all’articolo 314/15 e annotato a margine dell’atto di nascita.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 314/28 (1)
Certificati anagrafici. (Abrogato)
Salvi i casi in cui per legge e’ richiesta la copia integrale dell’atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con, la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternita’ o alla maternita’ del minore e dell’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 314/25.
(1) Articolo abrogato dall’art. 67 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184