Capo II – Titolo VIII – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VIII
DELL’ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA’

CAPO II
Delle forme dell’adozione di persone di maggiore eta’

Articolo 311
Manifestazione del consenso.

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l’adottante ha residenza.

[In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l’adottando nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 296.] (1)

L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo’ essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

(1) Comma abrogato dall’art. 3 della Legge 5 giugno 1967, n. 431.

Articolo 312
Accertamenti del tribunale.
(1)

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l’adozione conviene all’adottando.

(1) Articolo sostituito dall’art. 64, Legge 4 maggio 1983, n. 184

Articolo 313
Provvedimento del tribunale
(1)

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita’ di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

(1) Articolo sostituito dapprima all’art. 65 della L. 4 maggio 1983 n. 184, successivamente dall’art. 30 della L. 28 marzo 2001 n. 149.

Articolo 314
Pubblicita
‘ (1)

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione e’ trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresi’ trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L’autorita’ giudiziaria puo’ inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

(1) Articolo è stato dapprima modificato dall’art. 66 della L. 4 maggio 1983 n. 184 e successivamente così sostituito dall’art. 31 della L. 28 marzo 2001 n. 149.

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