Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO VIII
DELL’ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA’
CAPO I
Dell’adozione di persone maggiori di eta’ e dei suoi effetti
Articolo 291
Condizioni. (1)
L’adozione e’ permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o [legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’eta’ di coloro che intendano adottare. (2)
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo’ autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’eta’ di trenta anni, ferma restando la differenza di eta’ di cui al comma precedente. (3)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti”.
(2) La parola fra parentesi quadre è stata soppressa dall’art. 105, comma 4, del D.Lgs 28 dicembre 2013, n. 154
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”.
Articolo 292 (1)
Divieto di adozione per diversità di razza (Abrogato)
[ L’adozione non e permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.
Il Re o le autorita a ciò delegate possono accordare dispensa dall’osservanza di questa disposizione.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 e confermato dall’art. 3, D.Lgs Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Articolo 293.
Divieto d’adozione di figli [nati fuori dal matrimonio]. (1) (2)
I figli [nati fuori dal matrimonio] non possono essere adottati dai loro genitori. (2)
(Omissis)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 131, Legge 19 maggio 1975, n. 151. I due commi successivi sono stati abrogati dall’art. 67, legge 4 maggio 1983, n. 184.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 294.
Pluralita’ di adottati o di adottanti.
E’ ammessa l’adozione di piu’ persone, anche con atti successivi.
Nessuno puo’ essere adottato da piu’ d’una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Articolo 295
Adozione da parte del tutore.
Il tutore non puo’ adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Articolo 296
Consenso per l’adozione.
Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.
(Omissis)
(1) I due commi successivi sono stati abrogati dall’art. 67, Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Articolo 297
Assenso del coniuge o dei genitori.
Per l’adozione e’ necessario l’assenso dei genitori dello adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando e’ negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo’, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale puo’ pronunziare l’adozione quando e’ impossibile ottenere l’assenso per incapacita’ o irreperibilita’ delle persone chiamate ad esprimerlo. (1)
(1) La parola “potestà” è stata sostituita dalle attuali “responsabilità genitoriale” dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 298
Decorrenza degli effetti dell’adozione.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finche’ il decreto non e’ emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si puo’ procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.
Gli eredi dell’adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.
Se l’adozione e’ ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
Articolo 299
Cognome dell’adottato. (1)
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma. (2)
Se l’adozione e’ compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.
Se l’adozione e’ compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.”.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 dicembre
2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale “della norma desumibile dagli artt.
237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34
del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma
dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella
parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di
trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno” e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge
n. 87 del 1953, l’illegittimita’ costituzionale del terzo comma del
presente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, in
caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune
accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.
(2) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 300
Diritti e dovevi dell’adottato.
L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato ne’ tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Articolo 301 (1)
Potestà e amministrazione di beni dell’adottato. (Abrogato)
[La potestà sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante.
L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 64 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Articolo 302 (1)
Inventario. (Abrogato)
[L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 64 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Articolo 303 (1)
Cessazione della potestà dell’adottante. (Abrogato)
[Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 64 dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Articolo 304
Diritti di successione.
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
Articolo 305
Revoca dell’adozione.
L’adozione si puo’ revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
Articolo 306
Revoca per indegnita’ dell’adottato.
La revoca dell’adozione puo’ essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta’ personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione puo’ essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredita’ in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Articolo 307
Revoca per indegnita’ dell’adottante. (1)
Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo’ essere pronunciata su domanda dell’adottato.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 62 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 308 (1)
Revoca promossa dal pubblico ministero. (Abrogato)
[La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67, dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Articolo 309
Decorrenza degli effetti della revoca.
Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.
Articolo 310 (1)
Cessazione degli effetti dell’adozione. (Abrogato)
[Gli effetti dell’adozione cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante;
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 67, dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.