Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO VII
DELLO STATO DI FIGLIO
CAPO V
Della dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita’
Articolo 269
Dichiarazione giudiziale di paternita’ e maternita’.
La paternita’ e la maternita’ [naturale] possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e’ ammesso.(1)
La prova della paternita’ e della maternita’ puo’ essere data con ogni mezzo.
La maternita’ e’ dimostrata provando la identita’ di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita’ [naturale]. (1)
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 30, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 270
Legittimazione attiva e termine.
L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita’ o la maternita’ [naturale] e’ imprescrittibile riguardo al figlio. (1)
Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa puo’ essere promossa dai discendenti [legittimi, legittimati o naturali riconosciuti], entro due anni dalla morte. (2)
L’azione promossa dal figlio, se egli muore, puo’ essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Si applica l’articolo 245. (3)
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 271 (1)
Legittimazione attiva e termine. (Abrogato)
[L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età o, nel caso indicato nel secondo comma dell’articolo 252, dalla data dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte del coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, l’azione può essere promossa dai discendenti legittimi di lui.
Nei casi preveduti dal n. 2 dell’articolo 269 l’azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.
L’azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 115, Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 272. (1)
Dichiarazione giudiziale di maternità. (Abrogato)
[La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall’articolo 269.
Essa è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.
L’azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età.
L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 115, Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 273
Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto.
L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita’ o la maternita’ [naturale) puo’ essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilita’ genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore pero’ deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale puo’ anche nominare un curatore speciale. (1) (2)
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’eta’ di quattordici anni. (3)
Per l’interdetto l’azione puo’ essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) La parola “potestà” è stata sostituita dalle attuali “responsabilità genitoriale” 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) La parola “sedici” è stata sostituita dall’ attuale “quattordici” 32, comma 1, lett.ba), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 274
Ammissibilita’ dell’azione. (1)
L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ o di
maternita’ naturale e’ ammessa solo quando occorrono specifiche
circostanze tali da farla apparire giustificata.
Sull’ammissibilita’ il tribunale decide in camera di consiglio con
decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione,
sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni
del caso. Contro il decreto si puo’ proporre reclamo con ricorso alla
Corte d’appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna
pubblicita’ e deve essere mantenuta segreta. Al termine della
inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in
cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali,
entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno
facolta’ di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, puo’, se trattasi
di minore o d’altra persona incapace, nominare un curatore speciale
che la rappresenti in giudizio.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Articolo 275. (1)
Pena in caso di inammissibilità. (Abrogato)
[Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 118, Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 276
Legittimazione passiva. (1)
La domanda per la dichiarazione di paternita’ o di maternita’ [naturale] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. (2)
Alla domanda puo’ contraddire chiunque vi abbia interesse.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’ 1, comma 5, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
(2) La parola fra parentesi quadre è stata soppressa dall’art. 33, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 277
Effetti della sentenza.
La sentenza che dichiara la filiazione [naturale] produce gli effetti del riconoscimento. (1)
Il giudice puo’ anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui. (2)
(1) La parola fra parentesi quadre è stata soppressa dall’art. 34 comma 1, lettera a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) La parola “l’affidamento” è stata inserita dall’art. 34 comma 1, lettera b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 278
Autorizzazione all’azione. (1)
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita’ o la maternita’ non puo’ essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 35, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 279
Responsabilita’ per il mantenimento e l’educazione.
In ogni caso in cui non puo’ proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ o di maternita’, il figlio nato fuori del matrimonio puo’ agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno puo’ agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno. (1) (2)
L’azione e’ ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.(3)
L’azione puo’ essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilita’ genitoriale. (4)
(1) La parola “naturale” è stata sostituita dalle attuali “nato fuori dal matrimonio” dall’art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) Le parole “a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno” sono state aggiunte dall’art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) Comma così sostituito dall’art. 36, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(4) La parola “potestà” è stata sostituita dalle attuali “responsabilità genitoriale” dall’art. 36, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Sezione II
Della legittimazione dei figli naturali
Sezione abrogata dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 280 (1)
Legittimazione. (Abrogato)
[La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 281 (1)
Divieto di legittimazione. (Abrogato)
[Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 282 (1)
Legittimazione di figli premorti. (Abrogato)
[La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 283 (1)
Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. (Abrogato)
[I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 284 (1)
Legittimazione per provvedimento del giudice. (Abrogato)
[La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:
1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l’età indicata nel quinto comma dell’articolo 250;
2) che per il genitore vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell’altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 285 (1)
Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori. (Abrogato)
[Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell’articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 286 (1)
Legittimazione domandata dallo ascendente. (Abrogato)
[La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 287 (1)
Legittimazione in base alla procura per il matrimonio. (Abrogato)
[Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 288 (1)
Procedura. (Abrogato)
[La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d’appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all’atto di nascita del figlio.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 289. (1)
Azioni esperibili dopo la legittimazione. (Abrogato)
[La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 290. (1)
Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice. (Abrogato)
[La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.]
(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.