Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato aprile 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO VII
DELLO STATO DI FIGLIO
CAPO IV
Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Articolo 250
Riconoscimento.
Il figlio nato fuori del matrimonio puo’ essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia’ uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento puo’ avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. (1)
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. (2)
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non puo’ avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia gia’ effettuato il riconoscimento. (3)
Il consenso non puo’ essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta’ inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262. (4)
Il riconoscimento non puo’ essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta’, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. (5)
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
(2) Le parole “sedici anni” sono state sostituite con le attuali “quattordici anni” dall’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
(3)Le parole “sedici anni” sono state sostituite con le attuali “quattordici anni” dall’art. 1, comma 2, lett. c), della Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
(4) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. d), della Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
(5)Le parole “salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio” sono state aggiunte dall’art. 1, comma 2, lett. e), della Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 251
Autorizzazione al riconoscimento. (1)
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, puo’ essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessita’ di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di eta’ e’ autorizzato dal giudice. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
(2) Le parole “tribunale per i minorenni” sono state sostituite con l’attuale “giudice” dall’art. 22, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 252
Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore. (1)
Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi
sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le
circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta
ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e
materiale. (2)
L’eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori puo’ essere autorizzato dal giudice qualora cio’ non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta’ e siano conviventi, nonche’ dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. (3)
Qualora il figlio sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia e’ subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia’ convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio (4).
E’ altresi’ richiesto il consenso dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. (5)
In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e’ rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capaci di discernimento. (6)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(5) Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(6) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 253
Inammissibilita’ del riconoscimento.
In nessun caso e’ ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio [legittimo o legittimato] in cui la persona si trova.(1)
(1) Le parole fra le parentesi quadre sono state soppresse all’art. 24, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 254
Forma del riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e’ fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile [o davanti al giudice tutelare] o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.(1)(2)
[La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.](3)
(1) La parola “naturale” è stata sostituita con le attuali “nato fuori dal matrimonio” dall’art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 138, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 255
Riconoscimento di un figlio premorto.
Puo’ anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti [legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti]. (1)
(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 26, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 256
Irrevocabilita’ del riconoscimento.
Il riconoscimento e’ irrevocabile. Quando e’ contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento e’ stato revocato.
Articolo 257
Clausole limitatrici.
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Articolo 258
Effetti del riconoscimento.
Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.(1)
L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo’ contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 1, comma 4, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Articolo 259 (1)
Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale. (Abrogato)
[Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell’altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento]
(1) Articolo abrogato dall’art. 109, Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 260 (1)
Poteri dei genitori. (Abrogato)
[Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà tranne l’usufrutto legale.
Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà, e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre.
Se l’interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l’esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall’esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori]
(1) Articolo abrogato dall’art. 109, Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Articolo 261 (1)
Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. (Abrogato)
[Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 262
Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. (1) (2) (3)
Il figlio [naturale] assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e’ stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio [naturale] assume il cognome del padre. (4)
Se la filiazione nei confronti del padre e’ stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo’ assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. (5)
Se la filiazione nei confronti del genitore e’ stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo’ mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita’ personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. (6)
Nel caso di minore eta’ del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. (7)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in
G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 262 del codice civile, nella parte in cui
non prevede che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del
genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il
riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua
scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente
attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia
divenuto autonomo segno distintivo della sua identita’ personale”.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre – 21 dicembre
2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale “della norma desumibile dagli artt.
237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34
del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma
dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella
parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di
trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno”, e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), l’illegittimita’ costituzionale del
primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai
genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento
della nascita, anche il cognome materno.
(3) Rubrica così modificata dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Le parole fra parenteri quadre sono state soppresse dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(5) Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(6) Comma inserito dall’art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(7) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 263
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ (1)
Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicita’ dall’autore del riconoscimento, da colui che e’ stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.
L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e’ ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non puo’ essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.
L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 264
Impugnazione da parte del figlio minore (1)
L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ puo’
essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore
che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o
dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio,
quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 29, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 265
Impugnazione per violenza.
Il riconoscimento puo’ essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e’ cessata.
Se l’autore del riconoscimento e’ minore, l’azione puo’ essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’eta’ maggiore.
Articolo 266
Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale.
Il riconoscimento puo’ essere impugnato per l’incapacita’ che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
Articolo 267
Trasmissibilita’ dell’azione.
Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l’autore del riconoscimento e’ morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia scaduto il termine, l’azione puo’ essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento e’ morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.(1)
Se il figlio riconosciuto e’ morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.(1)
La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263. (1)
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.(1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 268
Provvedimenti in pendenza del giudizio.
Quando e’ impugnato il riconoscimento, il giudice puo’ dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell’interesse del figlio.