Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
(aggiornato aprile 2020)
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO VII
DELLO STATO DI FIGLIO
CAPO II
Delle prove della filiazione
Articolo 236
Atto di nascita e possesso di stato.
La filiazione [legittima] si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio [legittimo](1).
(1) Le parole fra parentesi quadra sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 237.
Fatti costitutivi del possesso di stato. (1)
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia
provveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e al
collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia. (2)
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno”.
(2) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 238
Irreclamabilita’ di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita (1)
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno puo’ reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all’atto stesso. (2) (3)
[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto di nascita.] (4)
(1) Rubrica così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) L’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a sostituito le parole “figlio legittimo” con le attuali “figlio nato nel matrimonio” a decorrere dal 7 febbraio 2014
(4) Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 239
Reclamo dello stato di figlio (1)
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo’ reclamare uno stato diverso.
L’azione di reclamo dello stato di figlio puo’ essere esercitata anche da chi e’ nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L’azione puo’ inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita’ da chi e’ stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita’ di altra presunzione di paternita’.
L’azione puo’, altresi’, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e’ stato comunque rimosso.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 240
Contestazione dello stato di figlio (1)
Lo stato di figlio puo’ essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 241
Prova in giudizio (1)
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova
della filiazione puo’ darsi in giudizio con ogni mezzo. (2)
[Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova.] (3)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
(3) Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
Articolo 242 (1)
Principio di prova per iscritto. (Abrogato)
[Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 243 (1)
Prova contraria. (Abrogato)
[La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Articolo 243-bis
Disconoscimento di paternita’. (1)
L’azione di disconoscimento di paternita’ del figlio nato nel matrimonio puo’ essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l’azione e’ ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita’.
(1) Articolo inserito dall’art. 17, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.