Capo I – Titolo VII – Libro Primo – Codice Civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

(aggiornato aprile 2020)

LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VII
DELLO STATO DI FIGLIO

CAPO I
Della presunzione di paternita

Articolo 231
Paternita’ del marito.

Il marito e’ padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.(1)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

Articolo 232
Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.(1)

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

(1) Comma così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 233 (1)
Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.
(Abrogato)

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

Articolo 234
Nascita del figlio dopo i trecento giorni.

Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e’ stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio puo’ provare di essere stato concepito durante il matrimonio.(1)

(1) Comma così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 235 (1)
Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
(Abrogato)

[L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il atrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il entottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.
In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

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